San Clemente 2010

Tutte le foto dei vincitori delle gare di San Clemente 2010. 

 

Paolo Caroni e Marco Generali Super Star a coppie

generali caroni vincitori  In allegato gli aggiornamenti in tempo reale della Finale SUPER STAR a coppie che si sta svolgendo adesso  presso il Bar L'INCONTRO di Riccione. Sono le ore 19.00 e si stanno facendo le prove per la finalissima che sarà disputata dalle coppie formate da:Paolo Caroni e Marco Generali ( Nautic e Arcifanano)  contro Roberto Truffelli e Nicola Lazzari ( Soria ) . La finale è stata vinta da Paolo Caroni e Marco Generali ( nella foto a sinistra. )
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ANDREA MUCCIOLI vince Super Star singolo

andrea muccioli super star    In allegato lo schema del tabellone della finale singolo Trofeo Super Star 2009-2010. La finale è stata vinta da Andrea Muccioli ( G.S.   L'Incontro) che ha sconfitto in finale Nando Arduini ( G.S. Moderno). In semifinale Muccioli aveva sconfitto Mario Forti, mentre Arduini aveva sconfitto Stefano De Biagi.
Allegati:
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Finalissima Super Star Coppie

Domenica 13 giugno 2010 si giocherà la finalissima del Trofeo Super Star a coppie 2009-2010 presso il Bar L'Incontro di Riccione. Si inizierà alle 15.30. In allegato la locandina e l'elenco dei finalisti. La coppia finalista che non può partecipare alla finale deve comunicarlo entro giovedì 10 giugno 2010.
   

Finalissima SUPER STAR singolo

Domenica 13 giugno 2010 si svolgerà la finalissima del Trofeo Super Star singolo 2009-2010 presso il Bar L'INCONTRO di Riccione. Si inizierà a giocare alle ore 9.30. In allegato la locandina e l'elenco dei finalisti.
   

Statuto dell'associazione

Atto costitutivo dell'Associazione A.B.I.S. in data 10-07-2000 (Dott. Luigi Ortolani notaio) Riccione Rimini

Misano Adriatico Rimini 11-01-2010, adeguato alle nuove norme di legge, (Dott. Enrico Franciosi notaio)

Associazione Biliardo Italiana Sportiva Dilettantistica (A.B.I.S.)

TITOLO I - Costituzione - Scopi - Sede - Durata - Stemma.

Art. 1) Costituzione - E' costituita l'"Associazione Biliardo Italiana Sportiva Dilettantistica (A.B.I.S.)". L'Associazione è costituita dai G. S. affiliati (Gruppi Sportivi). L'A.B.I.S. può affiliarsi e convenzionarsi con organismi nazionali ed internazionali aventi anche parzialmente analoghi scopi. L'Associazione è organizzata secondo principi democratici ed è estranea ad ogni problematica politica, religiosa, di sesso e razza.

Art. 2) Scopi - L'Associazione Biliardo Italiana Sportiva Dilettantistica (A.B.I.S.) ha per scopo la diffusione e l'incremento dello sport del biliardo, boccette su biliardi con buche e senza buche, stecca, pool, carambola, l'organizzazione ed il patrocinio di campionati, tornei, gare e manifestazioni nazionali ed internazionali; l'istruzione dei giovani allo sport del biliardo; la diffusione dello sport del biliardo come finalità ricreativa fra giovani ed anziani; la costituzione di circoli locali affiliati all'associazione. L'Associazione Biliardo Italiana Sportiva Dilettantistica non ha scopo di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 3) Sede - L'A.B.I.S. ha sede in Riccione (Rimini), via Arona, 5.

Art. 4) Durata e Scioglimento - La durata dell'A.B.I.S. è fissata fino al 31 dicembre 2020 (duemilaventi). Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto mediante referendum indetto dall'Assemblea Generale Straordinaria dei soci. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5) Stemma sociale - Lo stemma sociale consta in un cerchio diviso in striscie verticali dei colori - verde, bianco e rosso in riproduzione della Bandiera Nazionale - al centro è riportata la sigla A.B.I.S. inserita in una bilia di colore azzurro. Alla base del cerchio è scritto: Boccette-Stecca-Pool-Carambola.

TITOLO II - Soci

Art. 6) Requisiti per l'ammissione a socio - Possono essere ammessi a fare parte dell'A.B.I.S. in qualità di soci tutti i cittadini italiani e stranieri. Le società e/o gruppi sportivi che intendono praticare lo sport del biliardo nell'ambito dell'A.B.I.S. devono affiliarsi secondo le modalità previste dal regolamento organico. Le persone fisiche che fanno parte dell'Associazione sono: i giocatori, i dirigenti consiglieri, i dirigenti sociali, i direttori di gara, gli arbitri. I giocatori entrano a far parte dell'Associazione all'atto del tesseramento, il quale consente agli stessi di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate sotto l'egida dell'A.B.I.S., in tutto il territorio nazionale, salvo l'osservanza di eventuali e particolari norme limitative previste dal regolamento organico. I dirigenti consiglieri entrano a fare parte dell'Associazione all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della loro società G. S., secondo le modalità definite dal regolamento organico. I direttori di gara e gli arbitri entrano a far parte dell'Associazione all'atto del tesseramento. Tutti i soggetti dell'Associazione, società e/o gruppi sportivi e persone fisiche, assumono l'obbligo di osservare le norme del presente statuto, del Regolamento Organico, degli altri regolamenti sociali, nonchè le disposizioni dei competenti organi sociali.

Art. 7) Soci Ordinari e Juniores - Soci Onorari - I soci possono essere Ordinari, Juniores, Onorari. I soci Ordinari pagano una quota sociale e hanno diritto: a) all'iscrizione nei registri sociali; b) a proporre nuovi soci sottoscrivendone, quali presentatori, le domande di ammissione o di raccomandare l'ammissione di candidati proposti da altri soci; c) ad essere chiamati a far parte delle Commissioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale, nonchè dei Comitati di gara e delle giurie; d) di frequentare la sede sociale e di fare uso delle installazioni sociali in conformità dei regolamenti; e) all'assistenza dell'Associazione nell'ambito della loro attività sportiva; f) di fregiarsi dello stemma sociale. Possono essere ammessi quali soci Juniores, i cittadini Italiani o Stranieri di età non superiore gli anni 18. I soci Juniores pagano una quota ridotta, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed hanno i diritti di cui ai punti d), e), f), precisati. Il Consiglio di Amministrazione con delibera motivata può ammettere soci Onorari, tali soci hanno eguali diritti dei soci Ordinari ma non pagano quote annuali.

Art. 8) Ammissione a socio - La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e firmata anche da due soci presentatori. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla eventuale accettazione nel termine di un mese dal ricevimento.

Art. 9) Quote sociali ed esercizio sociale - L'ammontare delle quote annuali dei soci, viene stabilito dall'Assemblea Generale Ordinaria. Le quote annuali si intendono per un esercizio sociale e sono indivisibili. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della ammissione a socio. Per gli anni successivi, il pagamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite da: quote associative versate dai G.S. e dai sodalizi affiliati; proventi derivanti dal tesseramento individuale; eventuali riporti attivi dell'esercizio precedente; eventuali contributi, lasciti di privati o di enti di promozione sportiva o di amministrazioni pubbliche o private.

Art. 10) Sospensione e perdita della qualifica di socio - Il ritardo del pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione dei diritti del socio. La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni: queste devono essere presentate con lettera raccomandata entro il 30 Settembre di ogni anno; b) per radiazione: il Consiglio di Amministrazione deve disporre la radiazione del socio per morosità nel caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti dell'Associazione. Prima di deliberare una radiazione, si deve dare al socio termine perentorio di 30 (trenta) giorni per mettersi in regola con la cassa sociale; c) per espulsione: il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre l'espulsione dall'Associazione del socio che compromette in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o tiene una condotta non degna. Qualunque sia il motivo per cui un socio cessa di far parte dell'Associazione, egli perde ogni diritto inerente la qualità di socio. Il socio può ricorrere contro la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, al Collegio Arbitrale come previsto dal Regolamento Organico.

TITOLO III - Ordinamento della Associazione

Art. 11) Organi dell'Associazione - Organi centrali dell'A.B.I.S. : l'Assemblea Generale, l'Assemblea Provinciale o Zonale. Cariche centrali elettive : il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori. Organi centrali delegati : la Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.), il Comitato di Redazione. Cariche periferiche elettive : i Consigli Provinciali, i Consigli di Zona. Cariche periferiche delegate : il Delegato Provinciale, il Delegato di Zona. Tutte le cariche sono onorifiche. L'A.B.I.S. Nazionale non risponde delle obbligazioni verso terzi o risultanze di gestione amministrative e/o contabile contratte dalle A.B.I.S. Provinciali o Zonali.

Art. 12) Diritto di voto - Le Assemblee Generali sia Provinciali che Nazionali possono essere Ordinarie o Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto, sono obbligatorie per tutti i soci. Nelle Assemblee Provinciali possono intervenire con diritto di voto i Presidenti dei Gruppi Sportivi. E' ammessa una sola delega per socio. L'Assemblea Generale Nazionale è costituita dai Presidenti Provinciali o loro Delegati Provinciali o Zonali. Ogni Presidente o suo Delegato Provinciale o Zonale ha diritto ad un voto ogni 10 tesserati. Il computo dei voti spettanti ad ogni Provincia o Zona, verrà calcolato sulla base del numero delle tessere esitate e pervenute alla Presidenza Nazionale alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, se l'Assemblea è convocata nel primo semestre dell'anno, se viceversa l'Assemblea viene convocata nel secondo semestre dell'anno, il computo dei voti sarà calcolato sul numero delle tessere esitate e pervenute alla Presidenza Nazionale entro il 30 Giugno dell'anno in corso. Per le elezioni delle cariche elettive si procede a voto palese o scrutinio segreto se richiesto da un ventesimo degli aventi diritto al voto.

Art. 13) Assemblea Generale Ordinaria - L'Assemblea Generale Ordinaria Nazionale deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno. Tale avviso deve essere affisso all'Albo sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Nazionale è regolarmente costituita quando sia presente almeno il 50% dei Presidenti Provinciali aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che avrà luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sempre a maggioranza dei presenti. L'Assemblea Generale Ordinaria nomina il Presidente Nazionale e deve inoltre provvedere all'esame ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, all'approvazione delle proposte fatte dai soci e quanto altro rientra nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 14) Assemblea Generale Straordinaria - L'Assemblea Generale Straordinaria Nazionale può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Presidenti Provinciali ed affisso all'Albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno i 2/3 dei Presidenti Provinciali aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che avrà luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente almeno il 20% (venti per cento) dei Presidenti Provinciali aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. All'Assemblea Generale e Straordinaria, come sopra regolarmente costituita, spetta la possibilità di modificare lo statuto deliberando a maggioranza dei presenti.

Art. 15) Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i soci presenti. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e fa piena fede del suo contenuto.

TITOLO IV - Organi Direttivi

Art. 16) Consiglio di Amministrazione - L'Associazione è amministrata sia a livello Provinciale che Nazionale da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri i quali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza. Il Presidente Provinciale viene eletto dai Presidenti dei Gruppi Sportivi (G.S.) affiliati all'A.B.I.S. in sede di Assemblea Provinciale. Il Presidente Nazionale viene eletto dai Presidenti Provinciali in sede di Assemblea Ordinaria Nazionale.

Art. 17) Presidenza - I Presidenti Provinciali e Nazionali, nominano personalmente un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un addetto alle relazioni esterne, i quali formano i membri dell'ufficio di Presidenza. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a taluni dei suoi membri e/o soci l'incarico di dirigere i vari settori di attività. La carica di Presidente non è compatibile con la carica di Sindaco e con altre cariche di tipo presidenziale.

Art. 18) Poteri del Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto quanto non è dallo statuto riservato espressamente alle assemblee generali dei soci. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 19) Rappresentanza legale - La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente. Egli può delegare i suoi poteri al Vice Presidente.

TITOLO V

Art. 20-21) Gruppi e Commissioni Speciali - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire Gruppi per sovraintendere a determinate attività sportive, e di nominare Commissioni Speciali determinandone di volta in volta le funzioni ed i poteri. Tali Gruppi Speciali possono essere formati da soci e non soci. I Gruppi Speciali che derivano la loro autorità dal Consiglio di Amministrazione, nominano nel loro seno un Presidente al quale è attribuito il compito di dirigere l'attività del Gruppo o della Commissione da lui presieduta nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) Assemblee Provinciali o Zonali - L'Assemblea Provinciale o Zonale secondo l'ordinamento previsto, è il massimo organo della Associazione Provinciale o Zonale che decide sovranamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea Provinciale o Zonale può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Provinciale o Zonale è costituita dai rappresentanti legali, o da loro delegati, di un minimo di 2 (due) G.S., regolarmente affiliati all'A.B.I.S., i quali hanno diritto al voto nella seguente proporzione: "Ogni G.S. regolarmente costituito da diritto ad 1 (uno) voto, più 1 (uno) voto ogni 9 (nove) amatori tesserati". I legali o delegati devono appartenere allo stesso Gruppo Sportivo (G.S.). L'Assemblea Provinciale o Zonale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, con preavviso effettivo di giorni 15 (quindici). I preavvisi devono contenere gli ordini del giorno. L'Assemblea Provinciale o Zonale (in caso di decadenza del mandato) - elegge il proprio Presidente Provinciale con votazioni successive; elabora l'attività agonistica della provincia o zona, predispone i preventivi piani finanziari, stabilendo gli oneri finanziari per l'attuazione dei programmi; armonizza le esigenze dei G.S. e dei propri associati, coordinando le diverse componenti che creano e costituiscono l'attività di base. Per quanto eventualmente non contemplato dal presente articolo, valgono le norme redatte per l'Assemblea Generale, con esclusione per quanto si riferisce alle modifiche statutarie, sia nello statuto che nel Regolamento Organico. Di ogni Assemblea Provinciale o Zonale deve essere redatto verbale particolareggiato delle delibere approvate, trascritto in apposito registro e copia di esso deve essere inviata: alla Presidenza Nazionale, ai Presidenti dei Gruppi Sportivi. L'Assemblea Provinciale o Zonale, sia Ordinaria che Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea Generale.

Art. 23) Collegio dei Sindaci - Il Collegio dei Sindaci è composto fino a 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti. Il Presidente viene eletto dai componenti del Collegio. In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Sindaco effettivo più anziano d'età. I Sindaci supplenti entrano in funzione qualora uno o più Sindaci effettivi non fossero in grado di svolgere ls proprie mansioni. La carica di Sindaco è incompatibile con la carica di consigliere di Amministrazione. Il Presidente del Collegio dei Sindaci partecipa di diritto con voto consultivo alle riunioni del Consiglio. Il Collegio dei Sindaci deve : controllare l'amministrazione e vigilare sull'osservanza delle delibere assembleari in materia amministrativa e finanziaria; accertare la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza ai bilanci degli atti di disponibilità economica; procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; redigere verbale dei controlli effettuati sia collegialmente che individualmente, trascriverlo in apposito registro e sottoscriverlo da parte di chiunque vi abbia contribuito nella stesura. Copia di questo verbale deve essere trasmessa ai membri del Consiglio. I membri del Collegio dei Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono personalmente responsabili della verità della loro attestazione. Il Sindaco eventualmente dissenziente, ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I componenti del Collegio dei Sindaci, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 24) Commissione Tecnica Arbitrale - I regolamenti tecnici e sportivi dell'Associazione sono predisposti dalla Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.). I componenti della C.T.A. vengono nominati dal Presidente Nazionale previe consultazioni a carattere generale, tra gli elementi più qualificati, idonei e competenti in materia di gioco, di organizzazione e di direzione sul piano Nazionale. La C.T.A. delibera solo a maggioranza assoluta dei voti validi, durano in carica 4 (quattro) anni ed i loro componenti sono riconfermabili. Tutte le delibere della C.T.A. sono ratificate e rese esecutive dal Presidente Nazionale.

Art. 25) Il Comitato di Redazione - L'organo ufficiale tecnico/informativo dell'A.B.I.S. è Boccette Club. Il Comitato di Redazione nominato dal Consiglio ha il compito di: assicurare una conduzione spersonalizzata e periodica; divulgare lo sport del biliardo in tutte le sue discipline, nella vita sociale italiana, quale elemento di educazione fisica e morale, a tutti i livelli con particolare riferimento alle esigenze degli amatori che desiderano approfondire le loro conoscenze tecniche; far conoscere e divulgare le discipline italiane in campo internazionale, in collaborazione con tecnici di altri paesi. Come da statuto, anche le cariche del Comitato di Redazione sono Onorifiche.

Art. 26) Consiglio Provinciale o Zonale/Delegato - Il Consiglio Provinciale o Zonale, secondo l'ordinamento scelto dall'Assemblea Provinciale dei G.S., a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto ed espresso con voto segreto, è l'organismo di base associativo. Esso deve curare i molteplici interessi dei propri Gruppi Sportivi (G.S.) nonchè dei propri associati, deve coordinare le diverse attività esigendo il rispetto delle norme statutarie ed applicare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali. Deve anche rendere esecutive le direttive della Assemblea Provinciale. I Consigli Provinciali sono costituiti da: il Presidente Provinciale; il Vice Presidente Provinciale (scelto fra i Consiglieri Provinciali); i Consiglieri Provinciali (da un minimo di tre a un massimo di dieci); il Segretario Provinciale (scelto tra i Consiglieri); i Revisori dei conti (minimo due); la Commissione Tecnica Arbitrale (minimo tre) nominata dal Consiglio Provinciale. La C.T.A. può essere costituita anche con elementi scelti fra i Consiglieri Provinciali. Per la partecipazione all'Assemblea Nazionale, il diritto di voto dei Consigli Provinciali è quello descritto nell'articolo 12 dello statuto A.B.I.S. Nazionale. Il Presidente rappresenta il Consiglio Provinciale a tutti gli effetti. Egli è direttamente responsabile del Consiglio nei confronti della Presidenza Nazionale, dalla quale dipende per la parte contabile relativa alle affiliazioni, al tesseramento ed ai problemi fiscali. Egli è anche responsabile delle attività tecniche/organizzative e disciplinari. Il Consiglio Provinciale ha il compito di: promuovere e coordinare l'attività Tecnica /Agonistica e ricreativa nella sua giurisdizione territoriale; compilare il calendario sportivo Provinciale adeguandolo a quello Nazionale; collaborare con i Consigli Provinciali della propria Regione per eventuali iniziative sportive Regionali. Nelle province dove non esistono le premesse per la costituzione democratica dei Consigli Provinciali, viene nominato un Delegato Provinciale il quale assume le stesse caratteristiche e le stesse funzioni del Consiglio Provinciale equiparandosi ad esso. Modalità di costituzione, funzionamento e compiti dei Consigli e dei delegati Provinciali sono definiti in dettaglio dal Regolamento Organico.

Art. 27) Consiglio di Zona / Delegato di Zona - Nelle Province nelle quali, per la conformazione territoriale o per distribuzione di popolazione o per altri motivi, il Consiglio Provinciale avesse difficoltà a svolgere un adeguato lavoro di penetrazione di organizzazione, la Presidenza Nazionale ha la facoltà di autorizzare la costituzione di un "Consiglio di Zona" oppure di nominare un "Delegato di Zona". Il Consiglio di Zona o il Delegato di Zona assume le stesse caratteristiche e le stesse funzioni del consiglio Provinciale, equiparandosi ad esso. Modalità di costituzione, funzionamento e compiti del Consiglio di Zona o del Delegato di Zona, sono definiti dal Regolamento Organico.

TITOLO VI

Art. 28) Decadenze - Gli organi associativi decadono dalla carica: in caso di voto di sfiducia espresso dall'Assemblea Nazionale e/o Provinciale; in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti i Consigli; in caso di scioglimento, deliberato da parte degli organi competenti, a seguito di intervenuta ed accertata impossibilità di conseguire gli scopi statutari ovvero per gravi carenze funzionali. I singoli componenti di tutti gli organi associativi decadono dalla carica: quando per tre volte consecutive, risultano assenti ingiustificati alle riunioni degli organi di cui fanno parte ed alle quali erano tenuti a partecipare; in caso di sentenza definitiva emessa dalla Presidenza Nazionale.

Art. 29) Carenze o Dimissioni Presidenziali - a) in caso di carenza o di dimissioni del Presidente Nazionale, ne assume le funzioni il Vice Presidente, il quale entro sei mesi dovrà convocare il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale. b) tutti gli organi restano in carica: in caso di carenza o dimissioni del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, i poteri passano al Vice Presidente, il quale assume il compito di riunire i componenti dell'organo in difetto entro due mesi per l'elezione del nuovo Presidente; in caso di carenza o di dimissioni del Presidente della Commissione Tecnica /Arbitrale (C.T.A.), i poteri passano al Vive Presidente della C.T.A. ed entro due mesi dovrà essere convocato il Consiglio per la sistemazione dell'organo in difetto; in caso di carenza o di dimissioni del consiglio Provinciale o di Zona, i poteri passano al Vice Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea Provinciale o di Zona entro due mesi, per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 30) Carenze o Dimissioni dei Consigli - Nel caso di dimissione della metà più uno dei componenti dei Consigli dell'Associazione, si procede come segue: a) dimissioni del Consiglio: il Presidente ha l'obbligo entro 30 (trenta) giorni di convocare l'Assemblea Ordinaria Nazionale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale. Tutti gli altri organi restano in carica. b) dimissioni del Consiglio Provinciale o di Zona: il Consiglio di Amministrazione Nazionale nomina un Commissario, il quale sceglie i propri collaboratori per normale amministrazione e , entro sei mesi, il Commissario Straordinario deve procedere alla convocazione dell'Assemblea Provinciale o di Zona, per l'elezione del nuovo consiglio. I membri dimissionari o comunque carenti degli organi associativi, vengono rimpiazzati dal Presidente a suo insindacabile giudizio.

TITOLO VII

Art. 31) Efficacia dei provvedimenti degli organi associativi - I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche facente parte dell'A.B.I.S.. Essi si impegnano ad accettare le decisioni degli Organi in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, relative all'attività sportiva o comunque alla loro appartenenza all'Associazione. Ogni azione tendente ad eludere tale impegno è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria associativa.

Art. 32) Sospensione cautelativa - Il Presidente Nazionale può disporre la sospensione cautelativa delle cariche associative di coloro nei cui confronti pendessero procedimenti penali per reati non colposi.

Art. 33) Controversie (Clausola arbitrale) - Tutte le controversie fra Gruppi Sportivi e/o persone tesserate all'Associazione che siano direttamente derivate dall'attività sportiva in quanto non rientrano nelle competenze degli Organi previsti dallo statuto, verranno risolte per espressa convenzione da un Collegio Arbitrale che, senza formalità, deciderà come amichevole compositore, secondo le norme precisate nel Regolamento Organico. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti in causa e il terzo scelto di comune accordo tra le parti stesse. In quest'ultimo caso, qualora non si raggiungesse l'accordo entro tre giorni, il terzo componente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 34) Casi non contemplati - I casi che si dovessero verificare e che non potessero essere regolati o decisi perchè non contemplati dalle norme di questo statuto, verranno risolti dal Consiglio di Amministrazione Nazionale.

TITOLO VIII

Art. 35) Regolamenti - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritiene necessari od opportuni per il migliore funzionamento dell'Associazione.

(Firmato Cenci Mario Presidente Nazionale A.B.I.S., Enrico Franciosi notaio)-( per gli usi di legge. Rimini il 21-01-2010 )

   

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